Il D. Lgs. n. 81 del 2008, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, prevede precisi obblighi di formazione, prevenzione e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori mediante la redazione del Documento di valutazione dei rischi. I lavoratori, così come il datore di lavoro stesso, vanno formati, informati e addestrati. Analogo processo di apprendimento deve essere seguito anche da coloro che ricoprono ruoli chiave in materia di sicurezza come il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), gli addetti alle emergenze, nonché i dirigenti ed i preposti.

TUTTE LE ATTIVITA’, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati devono essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.

In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR sono previste sanzioni penali ed amministrative:

  • Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.
  • Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000.

La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.